Sogeaal: legge di Forza Italia |video

ALGHERO – Questa mattina il gruppo regionale di Forza Italia Sardegna ha presentata una proposta di legge riguardante la Sogeaal. Qui di seguito il testo del documento a firma degli onorevoli azzurri e anche il doppio intervento sul tema del vice-capogruppo Marco Tedde.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N.
presentata dai Consiglieri regionali

TEDDE – CARTA Giancarlo – PITTALIS – CAPPELLACCI – CHERCHI Oscar – FASOLINO – LOCCI – RANDAZZO – TOCCO – TUNIS – ZEDDA Alessandra

Abrogazione della legge regionale 2 settembre 2016, n. 21 (Interventi sul capitale della società di gestione dell’aeroporto di Alghero SOGEAAL Spa), modifiche alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento) e interventi sul capitale della società di gestione dell’aeroporto di Alghero SOGEAAL Spa

***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il presente progetto di legge reca disposizioni tese ad abrogare la legge regionale 2 settembre 2016, n. 21 (Interventi sul capitale della società di gestione dell’aeroporto di Alghero SOGEAAL Spa), a modificare la legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento) e a prevedere interventi sul capitale sociale della Sogeaal Spa.
La prima legge (n. 21/2016) che si intende abrogare prevede specifici interventi sul capitale della società gestione aeroporti Alghero – SOGEAAL Spa, al fine di dare compiuto seguito alle operazioni di privatizzazione avviate in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2010. Nell’ambito delle suddette operazioni di privatizzazione si rendeva necessario procedere alla ricostituzione del capitale sociale di SOGEAAL, nel frattempo ridotto sotto il minimo di legge. Al momento dell’approvazione della legge il quadro normativo di riferimento era rappresentato in ambito statale principalmente dall’articolo 6, comma 19, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 -recepito dal legislatore regionale con l’articolo 18, commi 42 e 43, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12- che contiene apposito vincolo di finanza pubblica sintetizzato dalla giurisprudenza contabile nel cosiddetto “divieto di soccorso finanziario” che vieta il salvataggio di organismi partecipati dalla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. Anche se, occorre rammentarlo per scrupolo e per completezza, la giurisprudenza contabile prevedeva e prevede la legittimità del soccorso finanziario alle società partecipate in crisi di cui all’articolo 6, comma 19, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 in presenza di un programma industriale o di un piano di risanamento che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo.
Nell’ambito di tale quadro normativo, il Consiglio Regionale con la legge n. 21 del 2 settembre 2016 ha ritenuto di intervenire con un apporto finanziario per ricapitalizzare la Sogeaal spa, alla luce di un sommario esame del Piano industriale per gli anni 2016/2027 approvato dall’assemblea della SOGEAAL in data 13 luglio 2016, previamente condiviso nei suoi contenuti dalla Giunta Regionale proponente il disegno di legge. Dal predetto Piano emergerebbe una riduzione dei costi all’interno della struttura organizzativa e una prospettiva positiva di previsione di utili nel medio-lungo termine (2020/2027), stimati in complessivi euro 12.264.000, di cui il 28,75 per cento di competenza degli azionisti pubblici.
L’intervento sul capitale della SOGEAAL Spa da parte dei soci Regione Sardegna e SFIRS Spa, di cui alla legge regionale 2 settembre 2016, n. 21, è previsto nella misura massima di complessivi euro 5.821.550 per copertura perdite, e comunque sulla base di una situazione contabile (patrimoniale ed economica) infrannuale approvata dall’assemblea dei soci, riferita ad una data non antecedente trenta giorni rispetto alla medesima assemblea dei soci, e sottoscrizione del capitale sociale nella misura del 28,75 per cento. La previsione normativa dell’intervento di ricapitalizzazione, a cagione del divieto di “soccorso finanziario” come sopra interpretato, è affiancata dal contestuale intervento di un soggetto terzo, concretizzantesi nell’acquisizione delle azioni inoptate da parte del socio pubblico nell’attuale procedura di privatizzazione in corso.
La legge predetta, nel prevedere la copertura del capitale negativo della società di gestione dell’aeroporto di Alghero SOGEAAL Spa, unitamente alla ricostituzione del relativo capitale sociale ai valori minimi di legge, prescrive che tale intervento dovrà realizzarsi contestualmente alla sottoscrizione del capitale sociale di SOGEAAL Spa da parte di terzi soggetti, in esito alla procedura di privatizzazione di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2010. L’efficacia del disposto normativo di cui al comma 1 della legge regionale 21/2016 che si commenta è subordinato alla contestuale sottoscrizione, da parte di idoneo investitore privato, secondo il principio del “pari passu”, selezionato in esito alla procedura di privatizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo), di un intervento sul capitale sociale di SOGEAAL Spa non inferiore ad euro 9.468.904 finalizzato all’acquisizione del 71,25 per cento del relativo pacchetto azionario, secondo il principio del PIEM (principio dell’investitore in economia di mercato).
In data 23 settembre 2016 entrava in vigore il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che da una parte con l’art. 28, comma 1, lett. l), ha abrogato l’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e per altro verso con l’art. 14, comma 5, consente il “soccorso finanziario” alle società partecipate in crisi in presenza di un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti a fini conoscitivi, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.
La seconda legge che si modifica (12/11) aveva a suo tempo recepito nell’ordinamento regionale i principi di cui all’articolo 6, commi 19 e 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
Alla luce dell’abrogazione predetta si impone oggi la necessità di recepire i nuovi principi posti dal Testo unico entrato in vigore il 23 settembre 2016.
Il presente progetto di legge si compone di quattro articoli, che di seguito vengono sintetizzati:
Articolo 1
Abroga la legge regionale 2 settembre 2016, n. 21 (Interventi sul capitale della società di gestione dell’aeroporto di Alghero SOGEAAL Spa) e l’art. 18, comma 42, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12. Pone, inoltre, disposizioni finalizzate all’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 2447 del Codice civile, da parte dei soci Regione Sardegna e SFIRS Spa, dell’intervento sul capitale della SOGEAAL Spa nella misura massima di complessivi euro 11.345.940,00 per copertura perdite e sottoscrizione dell’intero capitale sociale. L’intervento è autorizzato esclusivamente nel rispetto del principio del “PIEM”. La proposta di cui alla norma elimina ogni riferimento alla necessità che l’intervento sul capitale sociale predetto sia subordinato alla contestuale sottoscrizione, da parte di idoneo investitore privato, secondo il principio del “pari passu”, di un intervento sul capitale sociale di SOGEAAL Spa non inferiore ad euro 9.468.804 finalizzato all’acquisizione del 71,25 per cento del relativo pacchetto azionario. L’ apporto di capitale degli azionisti pubblici di euro 11.345.940,00 deriva dal ripristino dell’ammontare di capitale sociale minimo di euro 7.754.000,00, nonché dalla copertura delle perdite d’esercizio maturate medio tempore quantificate da SOGEAAL Spa in complessivi euro 3.591.940, in ragione di euro 1.268.674 per l’esercizio 2015, ed euro 2.323.266 per il primo semestre 2016.
Articolo 2
Reca disposizioni che consentono il soccorso finanziario condizionato.
Articolo 3
Prevede la copertura finanziaria
Articolo 4
Prevede l’entrata in vigore
TESTO DEI PROPONENTI
Art. 1
Interventi sul capitale della SOGEAAL Spa
Sono abrogati la legge regionale 2 settembre 2016, n. 21 e l’art. 18, comma 42, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12.
Ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico alla valorizzazione dello scalo di Alghero quale aeroporto di interesse nazionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 (Regolamento recante l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell’articolo 698 del codice della navigazione) è autorizzato ai sensi dell’articolo 2447 del Codice civile e nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 della presente legge l’intervento sul capitale della SOGEAAL Spa da parte dei soci Regione Sardegna e SFIRS Spa, nella misura massima di complessivi euro 11.345.940,00. per copertura perdite e sottoscrizione dell’intero capitale sociale. L’intervento è autorizzato esclusivamente nel rispetto del principio dell’investitore in economia di mercato “PIEM”.
Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, nell’anno 2016, la spesa in capo al socio Regione Sardegna, fino a complessivi euro 9.099.444,00 (missione 10 – programma 04 – titolo 3 del bilancio regionale per gli anni 2016-2018).

Art. 2

In attuazione delle finalità di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) la Regione e gli enti regionali non possono, salvo quanto previsto dall’articolo 2447 e 2482-ter del Codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché’ le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che preveda il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per il socio Regione Sardegna fino a complessivi euro 9.099.444,00, si fa fronte mediante pari riduzione dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2016, di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale), e successive modifiche ed integrazioni (missione 10 – programma 04 – titolo I – cap. SC07.0627).

Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).