ALGHERO – “Il documento che segue è stato presentato nel corso dell’incontro pubblico dedicato alla modifica della legge istitutiva del Parco naturale regionale Porto Conte, promosso e coordinato dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo.
Dal confronto è emersa con chiarezza l’urgenza di intervenire sull’assetto della governance del Parco; l’Associazione ha chiesto di procedere senza ulteriori rinvii all’approvazione del Piano del Parco, previsto dalla legge come strumento centrale di pianificazione. Dopo oltre vent’anni dall’istituzione dell’area protetta, il ritardo accumulato non può più essere considerato fisiologico: richiede un’assunzione esplicita di responsabilità da parte dei soggetti istituzionali competenti.
Nel dibattito si sono confrontate diverse visioni sul rapporto tra valorizzazione economica, rappresentanza degli interessi locali e tutela ambientale. In questo contesto, l’associazione Punta Giglio Libera ha ritenuto necessario offrire un contributo strutturato, volto a richiamare l’attenzione sulla centralità del Piano e sulla necessità di una governance coerente con le finalità istitutive del Parco.
La pubblicazione integrale del documento intende sollecitare un confronto pubblico informato e trasparente, nella consapevolezza che la tutela dell’ambiente — oggi rafforzata anche dal dettato costituzionale — non possa restare sospesa, ma debba tradursi in decisioni concrete, tempestive e verificabili.
Onorevole consigliere regionale, signor Sindaco, Presidente del Parco, rappresentanti delle associazioni e altri portatori di interesse
il tema di oggi — il percorso di modifica della legge istitutiva del Parco — è un’occasione importante. Non è una semplice revisione normativa: è un momento di riflessione sul modello di tutela che vogliamo per il nostro territorio.
Parlare oggi del Parco naturale regionale “Porto Conte” significa parlare non solo di una legge, ma di una promessa.
Una promessa fatta nel 1999 con la Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 4: proteggere un territorio straordinario, custodire la biodiversità, garantire un equilibrio tra uomo e natura.
Quella legge nasce in coerenza con la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, la normativa nazionale sulle aree protette. Sulla carta, tutto è corretto. Le finalità sono chiare. Gli strumenti sono previsti. Le competenze sono delineate.
Ma oggi, a oltre vent’anni di distanza, per l’esattezza ventisette, dobbiamo chiederci: quella promessa è stata mantenuta?
Il primo nodo è la governance.
Il Parco di Porto Conte è affidato esclusivamente al Comune di Alghero. Non è un ente autonomo, non ha una personalità giuridica distinta, non ha una governance multilivello. È incardinato nel Comune.
Questo significa che lo stesso soggetto che deve tutelare l’ambiente è anche:
· titolare della pianificazione urbanistica,
· promotore dello sviluppo turistico,
· portatore di interessi economici locali.
Non stiamo parlando di un conflitto di interessi individuale.
Stiamo parlando di un conflitto istituzionale strutturale.
Il Parco tutela beni che hanno rilievo sovracomunale, regionale, nazionale, persino europeo. Eppure la governance è concentrata in un solo livello amministrativo.
Quando la tutela ambientale dipende direttamente dalle dinamiche politico-elettorali locali, la programmazione di lungo periodo diventa fragile. La biodiversità non può cambiare indirizzo ogni cinque anni.
Ma c’è un punto ancora più grave.
La Legge Regionale 4 del 1999 è molto chiara su un punto fondamentale: il Piano del Parco è lo strumento centrale attraverso cui si realizzano le finalità di tutela e valorizzazione dell’area protetta. Non è un atto accessorio, ma il cuore della pianificazione.
La stessa legge stabilisce inoltre che l’ente di gestione avrebbe dovuto redigerlo entro sei mesi dalla propria costituzione.
Se però, a distanza di molti anni, quel Piano non è stato ancora approvato, la questione non è più solo amministrativa: diventa giuridicamente e istituzionalmente delicata.
L’assenza del Piano comporta conseguenze molto concrete.
Significa che manca lo strumento fondamentale di pianificazione ambientale; che non sono operative le zonizzazioni previste dalla legge; che non si realizza la piena efficacia sostitutiva sugli strumenti urbanistici comunali.
In sostanza, il Parco esiste formalmente, ma opera in regime provvisorio.
Nel frattempo si applicano le misure di salvaguardia previste dalla legge e le norme generali di tutela, e si dovrebbe applicare il piano paesaggistico regionale vigente. Questo garantisce un livello minimo di protezione, ma non equivale a una pianificazione organica e specifica dell’area protetta.
Ci troviamo quindi in una situazione che può essere definita di incompiutezza istituzionale: l’ente esiste, la legge c’è, ma manca il suo principale strumento operativo.
Dal punto di vista delle responsabilità, la questione si articola su due livelli.
Il primo riguarda l’ente di gestione. La legge imponeva un termine preciso per l’adozione del Piano. Il mancato rispetto protratto per decenni può configurare un’inerzia amministrativa, con possibili ricadute in termini di mancata valorizzazione del patrimonio ambientale e, in astratto, anche di carenza di regolazione.
Il secondo livello riguarda la Regione. La legge prevede un potere sostitutivo regionale in caso di inadempienza. Se tale potere non è stato esercitato, può emergere una corresponsabilità per mancato intervento, con un evidente profilo politico-amministrativo.
L’assenza del Piano incide anche su un aspetto molto concreto: quello dell’organico.
Il Piano dovrebbe definire obiettivi, priorità, programmi e quindi anche il fabbisogno strutturale di personale. Se il Piano non esiste, viene meno la base programmatoria che giustifica un organico ampio e stabile. Diventa più difficile dimostrare la coerenza tra numero dei dipendenti e funzioni effettivamente esercitate.
Questo potrebbe rafforzare eventuali rilievi in sede di controllo contabile, qualora la spesa risultasse sproporzionata rispetto alle attività concretamente svolte, oppure incidere sulle valutazioni di revisione organizzativa.
Più in generale, un Parco senza Piano per oltre vent’anni rischia di svuotare di effettività la legge istitutiva, riducendo l’ente a una struttura amministrativa priva di una vera funzione programmatoria ambientale.
In una prospettiva costituzionale, alla luce dell’articolo 9 della Costituzione che tutela ambiente, biodiversità ed ecosistemi, una situazione del genere può essere letta come una tutela prevalentemente formale, non pienamente sostanziale.
E la tutela ambientale, per essere tale, deve essere effettiva, pianificata e attuata — non solo dichiarata.
Come associazione ambientalista, non ci limitiamo a una denuncia tecnica.
Chiediamo:
1. L’immediata adozione e approvazione del Piano del Parco.
2. Una riflessione seria sulla governance, per garantire maggiore autonomia e rappresentanza multilivello.
3. Trasparenza sui programmi, sulle spese e sulle priorità ambientali.
4. Un cronoprogramma pubblico e verificabile.
Il Parco di Porto Conte non è un ufficio.
Non è un capitolo di bilancio.
È un patrimonio collettivo.
E un patrimonio collettivo merita istituzioni all’altezza.
La legge del 1999 ha tracciato un perimetro giuridico. Ma un perimetro non basta.
Un Parco naturale è una scelta politica continua. È la decisione quotidiana di mettere la tutela prima della pressione economica, la programmazione prima dell’improvvisazione, l’interesse delle future generazioni prima del consenso immediato.
Noi non chiediamo privilegi.
Chiediamo che venga attuata la legge.
Chiediamo che la tutela sia reale.
Chiediamo che Porto Conte sia davvero un Parco, non solo sulla carta.
Perché quando si parla di ambiente, non si parla di un’opinione.
Si parla di responsabilità. Punta Giglio Libera. Ridiamo Vita al Parco”
Associazione Punta Giglio Libera