Guerra ai decibel, Giostra nel mirino

ALGHERO – Nuovo record per l’amministrazione Bruno. Tramite un’ordinanza a firma del sindaco [l’ordinanza], viene imposto il blocco alla musica e attività rumorose previa chiusura. Entro 5 giorni dovrà essere fornita tutta la documentazione idonea, altrimenti sarà attuato il provvedimento ci serrata dall’attività che, tra l’altro, è già in fase di smontaggio. Dunque, di fatto, da oggi, la famosa giostra non potrà più operare come faceva normalmente. Un intervento fuori tempo massimo che certifica la mancanza di pianificazione e programmazione del settore dell’intrattenimento sempre più in balia degli eventi.

Nella foto il Luna Park

S.I.

CITTÀ DI ALGHERO Provincia di Sassari
AREA SICUREZZA E VIGILANZA
ORDINANZA SINDACALE N. 39 del 06/09/2017
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA E AMBIENTE
SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE CON INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO DITTA MATHERLAND SOC. COOP. ARL, P.IVA 01391290903, SEDE PRODUTTIVA BANCHINA MILLELIRE IN ALGHERO
Visto l’esposto prevenuto in data 09 agosto 2017, prot. n° 55022, con il quale venivano lamentati continui e rilevanti disturbi di natura acustica nella via Garibaldi;
Atteso che, auditi gli esponenti, la fonte del disturbo è stata individuata negli impianti della ditta Matherland, situata nel Comune di Alghero in area portuale, Banchina Millelire;
Dato atto che:
 il Comando di Polizia Locale è dotato di fonometro di classe 1 ed ha, tra il personale del Corpo, figure professionali qualificate inserite nell’elenco regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale operanti nelle strutture pubbliche;
 il Nucleo della Polizia Ambientale e Protezione Civile della Polizia Locale di Alghero è stato incaricato di eseguire ogni attività di accertamento al fine di verificare l’effettiva sussistenza di fonti di inquinamento acustico anche attraverso la misurazione fonometrica;
 è stata eseguita la necessaria attività di accertamento in data 23, 25 e 26 agosto c.a.;
 il rapporto di valutazione di impatto acustico risulta non congruo rispetto alla complessa attività esercita in quanto:
 non tiene conto del sistema di diffusione della musica, degli effetti sonori e del sistema di avvisi fonici;
 risulta effettuato con attrezzatura tecnica sprovvista di certificato di taratura;
Rilevato che con nota prot. n° 0059419/2017 è stata acquisita agli atti la relazione fonometrica a firma del
Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
Visti gli esiti di detta relazione fonometrica capaci di evidenziare il costante e ripetuto superamento dei limiti di decibel di cui all’art. 6 del DPCM 1.3.91 e art. 4 – DPCM 14.11.97 ed il limite assoluto di emissione – art. 2 e alleg. 2, tab. B – DPCM 14.11.97;
Rilevato come detto costante e ripetuto superamento dei limiti di decibel sia capace di arrecare disturbo della quiete delle persone, risultando incompatibile con il criterio di normale accettabilità di cui al DPCM 14/11/1997 ed a quello di tollerabilità delle immissioni rumorose;
Rilevato altresì che, dagli esiti dell’accertamento suddetto, le emissioni acustiche prodotte dagli impianti della ditta suddetta eccedono il limite differenziale;
Considerato che quanto sopra costituisce inquinamento acustico capace di determinare implicazioni igienico sanitarie con pregiudizio della salute pubblica;
Considerato altresì che si ravvedono le eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente di cui all’art. 9, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”,
che prevede l’adozione di un provvedimento ordinativo con particolari forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività;
Visti:
 il DPCM 01.03.91;
 il DPCM 14.11.97;
 l’art. 9 della legge 447/95;
 l’art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
Alla ditta Matherland Soc. Coop Arl, con sede legale a Sassari, Strada Statale 131, n. 174, in frazione di Ottava della città di Sassari, P. IVA 01391290903, nella persona del legale rappresentante Sig. MARENGO Corrado Luigi, nato a Osilo in data 03/07/1943, residente a Sassari, via Tissi n. 7, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 per la propria sede produttiva autorizzata in Alghero, Banchina Millelire, codice univoco SUAPE 8183, codice univoco nazionale 01391290903-26062017-1900.SUAP;
quanto segue:
l’immediata sospensione delle attività rumorose prodotte dai sistemi di amplificazione, attraverso lo spegnimento del sistema di diffusione della musica, degli effetti sonori e del sistema di avvisi fonici.
ORDINA INOLTRE
 di predisporre e trasmettere allo sportello SUAP del Comune di Alghero, ad integrazione della pratica autorizzativa ed a sanatoria della medesima, nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla notifica della presente, adeguato rapporto di valutazione di impatto acustico eseguito con attrezzatura tecnica munita di certificato di taratura in corso di validità, che tenga conto del sistema di diffusione della musica, degli effetti sonori e del sistema di avvisi fonici e, conseguentemente, vengano adottate le eventuali misure di mitigazione così da corrispondere ai limiti di emissione e di immissione sonora previsti dalla vigente normativa;
L’inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza comporterà la sospensione di ogni autorizzazione all’esercizio delle attività in Alghero, Banchina Millelire oltre alla segnalazione all’A.G. per l’inosservanza dei provvedimenti legalmente impartiti dall’Autorità per ragioni di
La trasmissione del rapporto di valutazione di impatto acustico conforme a quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia e l’adozione delle eventuali misure di mitigazione ivi previste revoca ogni effetto della presente ordinanza.
Dispone che
L’Ufficio Messi Comunali debba provvedere:
a) alla notifica del presente provvedimento al legale rappresentante della ditta obbligata come meglio distinto nella parte dispositiva;
Avverso il presente Provvedimento è ammesso: entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna; ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla notifica del presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto prescritto con la presente ordinanza.

Sindaco BRUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A