Patrimonio comunale, proroghe al 31/12: delibera da annullare?

ALGHERO – “E’ illegittimo far rivivere situazioni giuridiche cessate da tempo, come la Delibera della Giunta Comunale del 15 maggio scorso ritiene di voler fare, riferendosi all’assegnazione di concessioni del patrimonio comunale non rinnovate alla scadenza né riassegnate con procedura di evidenza pubblica. E’ possibile solo ricorrere alla proroga delle situazioni giuridiche in essere ai sensi del decreto Legge 18/2020 e
solo fino ad ottobre 2020 e non al 31.12.2020, come, invece, la Giunta intende fare, attraverso una delibera che contiene forti dubbi di legittimità”.
I consiglieri comunali del centrosinistra Gabriella Esposito, Pietro
Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi
e Valdo di Nolfo con una lettera dettagliata indirizzata al Sindaco
Mario Conoci e al Segretario Generale Dottor Pierino Arru, chiedono di
avere risposta su una serie circostanziata di possibili vizi di
legittimità ed eventualmente di procedere alla revoca in autotutela
della delibera 116 del 15.05.2020
.

“La leale collaborazione e i compiti di vigilanza e controllo ai quali
siamo chiamati – affermano i consiglieri comunali di centrosinistra –
ci hanno spinto a una attenta azione di studio e documentazione che
siamo certi non ci porterà a spingerci verso altri organi, per
l’intervento diretto della medesima Giunta e del Segretario generale
a
cui compete il visto sulla regolarità degli atti”.

LA LETTERA:

Al Signor Sindaco del Comune di Alghero

 Al Signor Segretario Generale del Comune di Alghero

Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Alghero n. 116 del 15/05/2020

                        Ci permettiamo di sottoporre, nell’ambito dei principi di leale collaborazione e delle funzioni di vigilanza e controllo proprie dei Consiglieri Comunali, alcune osservazioni in merito alla delibera di Giunta Comunale in oggetto, ai fini anche di auspicati interventi in autotutela.

                        Da un esame attento della delibera summenzionata emergono gli obiettivi di:

● proroga sino al 31/12/2020 di tutti i rapporti giuridici obbligatori sorti tra il Comune di Alghero ed altri soggetti terzi, pubblici o privati, che detengono, a qualsiasi titolo, beni del patrimonio comunale, in scadenza entro il prossimo 31/07/2020;

● rinnovo sino al 31/12/2020 di tutti i rapporti giuridici obbligatori sorti tra il Comune di Alghero ed altri soggetti terzi, pubblici o privati, che ad oggi detengono, a qualsiasi titolo, beni del patrimonio comunale, per i quali il termine finale sia già spirato.

La stessa delibera richiama il fatto che quanto disciplinato dal medesimo provvedimento non sembra applicarsi in materia di concessione di suolo pubblico e di beni afferenti al demanio marittimo, in quanto fattispecie di concessione disciplinate e regolamentate mediante differenti provvedimenti.

La delibera, pur riconoscendo che, anche ai fini dell’assegnazione a soggetti terzi dei beni del patrimonio comunale – trattandosi di fattispecie “… variegate e soggette a procedure aggravate dalla presenza di vincoli di natura giuridica e/o di natura culturale e paesaggistica…” – sarebbe necessario ricorrere ad apposite procedure di evidenza pubblica soggette a principi nazionali ed eurounitari, ritiene di poter comunque prescindere da tali procedure, sino al 31/12/2020, prorogando o rinnovando i rapporti in essere.

Al riguardo, la delibera motiva come segue:

● l’art. 103 del D.L. n. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020), al comma 2 ha disposto, per i provvedimenti amministrativi “…in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020…” una proroga della “…loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza…”, ed al comma 6 che “…l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo è sospesa sino al 01 Settembre 2020…”;

● successivamente alla scadenza dello stato di emergenza (del 31/07/2020, salvo quanto si dirà appresso), ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 6, del D.L. n. 18/2020, sarebbe consentito preservare l’efficacia dei provvedimenti amministrativi rilasciati ai fini della costituzione dei rapporti giuridici in parola, più precisamente sino al 29/10/2020 (ovvero, sino a 90 giorni dopo la cessazione dell’emergenza, si ripete, fissata al 31/07/2020);

● in tale contesto, visto lo stato di emergenza, i predetti termini di scadenza (degli effetti) degli indicati provvedimenti amministrativi, vengono ulteriormente prorogati al 31/12/2020;

● in termini di entrate patrimoniali, invece, sempre valutata l’eccezionalità del momento, la delibera ricorda che il Consiglio Comunale, con Deliberazione di n. 14 del 01/04/2020, ha già differito le scadenze relative alle entrate a carico dei soggetti che detengono un bene del patrimonio comunale.

Prima di procedere ad alcune osservazioni di merito sulle disposizioni della Delibera, appare utile e necessario ricordare che:

● è il medesimo Comune di Alghero a riconoscere, nella sua Delibera, che “…per procedere ad una nuova assegnazione dei beni del patrimonio comunale, in considerazione delle singole scadenze, e delle singole fattispecie, peraltro variegate e soggette a procedure aggravate dalla presenza di vincoli di natura giuridica e/o di natura culturale e paesaggistica, è necessario avviare compiute procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi e delle norme fissati in ambito europeo oltre ché nazionale…”: dunque, allo stato, non si svolgono approfondimenti specifici al riguardo, dando per assodata l’acquisizione di detto principio;

● il Comune di Alghero riferisce genericamente di rapporti riconducibili a soggetti privati o pubblici. La distinzione, in realtà, non è di poco conto, anche considerato che i rapporti tra Comune ed altri soggetti pubblici potrebbero essere vincolati con “minore” intensità dai cennati principi pubblicistici, che sovrintendono all’assegnazione di beni pubblici (e dunque, per estensione, alla loro proroga o rinnovo).

● Il DL n. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020), all’art. 103, per quanto qui di interesse, dispone che:

– comma 2: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;

– comma 6: “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020”.

Lo stato di emergenza menzionato (anche) dall’art. 103 del D.L. n. 18/2020, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, è destinato a venire meno dopo 6 mesi dalla sua introduzione, dunque a partire dal 31/07/2020: tuttavia, si ribadisce, l’art. 103 in commento, al comma 2, consente l’ultrattività dell’efficacia dei provvedimenti ivi elencati per ulteriori 90 gg., dunque sino al 29/10/2020.

Alcune norme del D.L. n. 18/2020, peraltro, contemplano la possibilità che lo stato di emergenza venga prorogato sino al 31/12/2020, tuttavia:

  • in assenza di diverse indicazioni del legislatore, la proroga dello stato di emergenza sino al 31/12/2020 appare limitata ai fini della sola applicazione di tali norme;
  • l’art. 103 in commento non appare interessato dall’ipotesi del prolungamento, sino al 31/12/2020, dello stato di emergenza, dunque l’ultrattività dei provvedimenti nello stesso contemplati, stando alla lettera della norma, dovrebbe esaurirsi, al massimo, il 29/10/2020 (se non addirittura il 1° settembre 2020, stando al comma 6).

In breve, laddove il legislatore ha voluto estendere le misure “in deroga” sino al 31/12/2020, lo ha fatto con specifici riferimenti nella norme di interesse del D.L. n. 18/2020.

Tanto premesso, esprimiamo, in primo luogo fortissimi dubbi sulla legittimità del rinnovo di rapporti giuridici tra il Comune di Alghero e altri soggetti terzi, anche qualora il rapporto sia già spirato da tempo e non si sia nel frattempo proceduto a definire procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi e delle norme di legge vigenti.

In particolare, si riportano di seguito le criticità (deducibili in appositi vizi di legittimità) della Delibera di cui trattasi:

  • in via generale, come anticipato, la Delibera estende gli effetti della normativa in deroga di cui all’art. 103, co. 2 e 6, del DL n. 18/2020, sino al 31/12/2020, senza che detta facoltà appaia contemplata dall’art. 103 in parola, a differenza di quanto stabilito da altre norme del D.L. n. 18/2020 (che espressamente ammettono la possibilità di dilazioni sino al 31/12/2020). Né, la riscontrata differenza tra alcune norme del D.L. n. 18/2020, appare identificare una “diversità di trattamento” ingiustificata, visto che l’esigenza perseguita dal legislatore – ovvero il sostegno (in particolare) ai privati, in una fase di recessione economica e di fisiologica difficoltà nel mercato – tutela in egual misura sia gli attuali assegnatari dei beni patrimoniali (che infatti beneficiano di una proroga nell’uso, comprensivo del remunerativo periodo estivo), sia coloro che ambiscono all’assegnazione (che devono poter concorrere al nuovo affidamento, qualora i relativi rapporti giuridici di utilizzo siano scaduti). Per ritenere diversamente, si dovrebbe ricorrere all’interpretazione analogica delle norme del D.L. n. 18/2020 che contemplano una proroga sino al 31/12/2020, applicandole all’art. 103, co. 2 e 6, del medesimo Decreto: detta interpretazione analogica, tuttavia, allo stato non risulta né seguita, né giustificata dall’impostazione del Decreto;
  • in ogni caso, la delibera applica l’art. 103, co. 2 e 6, del DL n. 18/2020, a fattispecie non considerate da tali norme, ovvero all’assegnazione di beni del patrimonio comunale senza procedura di evidenza pubblica. Il D.L. n. 18/2020, infatti, non ha eliminato i principi dell’evidenza pubblica, ma li ha “derogati” per un periodo di tempo limitato, ricorrendo alla sola proroga delle situazioni giuridiche in essere. Al contrario, non ha consentito la ricostituzione in capo agli originari titolari, senza procedura di evidenza pubblica, di situazioni giuridiche ormai cessate, così come intende fare la delibera;
  • a scanso di equivoci si osserva inoltre che, il disposto del comma 6 dell’art. 103 in parola, sembra ostare a che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, già sospesa fino al 1° settembre 2020, possa essere differita oltre tale data, e ciò in quanto:
  • il legislatore ha limitato alla sola fattispecie di cui al comma 2 il differimento della validità dei provvedimenti amministrativi ivi indicati, per ulteriori 90 gg. oltre la scadenza del termine dello stato di emergenza;
  • i provvedimenti di rilascio degli immobili, dunque, sono stati sospesi dal legislatore “solo” sino al 1° settembre 2020: dopo tale data, salve modifiche normative, devono essere eseguiti, non potendosi neppure impiegare detta disposizione al fine di sostenere che i detentori (ovvero i meri occupanti, qualora si tratti di rapporti giuridici già cessati) dei beni comunali possano continuare ad utilizzarli oltre tala data, e comunque, men che meno, sino al 31/12/2020;
  • la Delibera motiva la proroga di cui trattasi sino al 31/12/2020 compiendo un salto logico-giuridico tra il termine massimo del 29/10/2020 (ovvero, ai senso del comma 6, art. 103, D.L.n. 18/2020, del 1° settembre 2020), e la necessità di travalicarlo: in particolare, non spiega in base a quale norma lo stesso venga bypassato, limitandosi ad invocare uno stato di necessità che, peraltro, il legislatore ha già positivamente considerato e limitato (anche temporalmente).

      Cordiali saluti.

Alghero, 27.5.2020

                                                                              Gabriella Esposito  

                                                                              Raimondo Cacciotto

                                                                              Pietro Sartore         

                                                                              Ornella Piras

                                                                              Mario Bruno            

                                                                              Mimmo Pirisi              

                                                                              Valdo Di Nolfo